Statuto
STATUTO
Federsanità - ANCI Federazione Regionale del Veneto
Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede
1. È costituita la:
"FEDERAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEI COMUNI IN QUANTO RAPPRESENTATI NELL'ANCI VENETO"
indicata anche con la sigla:
"FEDERSANITÀ - ANCI FEDERAZIONE REGIONALE DEL VENETO"
di seguito denominata “Federazione”
2. Sono associabili alla Federazione le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto previa approvazione del Direttivo, su proposta del Presidente.
3. La Federazione è un'Associazione volontaria di Aziende sanitarie (Aziende per i Servizi Sanitari e socio sanitari, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero Universitarie) e di rappresentanza degli Enti locali nel settore sanitario, socio sanitario e sociale, nonché degli altri soggetti sopra riportati, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali del Veneto e ne riconferma i valori. La federazione opera per favorire il più stretto legame fra gli Enti locali e le articolazioni aziendali del Sistema Sanitario regionale e nazionale, nell'ottica dell’integrazione fra i Servizi Sanitari e socio sanitari e in generale, sostenendo ogni politica attiva volta alla salute e al benessere della persona favorendo la promozione della Salute in tutto il territorio Regionale anche in relazione all'evoluzione dell'organizzazione e della programmazione Regionale.
4. La Federazione è autonoma sul piano politico ed organizzativo, nell'ambito degli indirizzi generali espressi da “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali” e da Anci Veneto. È apolitica e apartitica, e non ha fini di lucro.
5. La Federazione aderisce a “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali” secondo le modalità previste dallo Statuto di quest’ultima approvato dall’assemblea congressuale a Roma il 17 settembre 2025
Art. 2 – Durata
1. La Federazione ha durata fino all’anno 2126.
Art. 3 - Finalità
1. Scopo della Federazione è quello di assicurare un collegamento tra Aziende sanitarie associate (Art. 4.1) e il Sistema delle Autonomie locali, nonché degli altri Soggetti pubblici e privati convenzionati sopra riportati al fine di favorire e promuovere la più alta integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate, nel rispetto delle esigenze di salute delle Comunità locali. Scopi dell’integrazione sono il miglioramento possibile della qualità e la ricerca di moderni modelli organizzativi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle a carattere preventivo e di inclusione dei soggetti deboli nonché di favorire la sostenibilità del servizio socio sanitario regionale assicurando i diritti dei cittadini all’universalità delle cure e contrastando ogni forma di disuguaglianza nell’accesso e nel diritto alle cure.
2. La Federazione ha il compito di:
a. Concorrere alla definizione delle politiche e degli indirizzi da assumere nella Regione in materia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale;
b. Promuovere il ruolo delle Autonomie locali e sociali nel governo della sanità e dei servizi sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali;
c. Promuovere il coordinamento fra Aziende Sanitarie associate (Art. 4.1) ed il sistema delle Autonomie locali e sociali per assicurare la più efficace integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali per la continuità di cura e la presa in carico dei soggetti utenti.
3. La Federazione favorisce ed attiva le relazioni con le articolazioni istituzionali, sociali, culturali, professionali, economiche e politiche della Regione Veneto, con la sola finalità di concorrere al miglioramento della qualità della vita nella comunità e dell’appropriatezza, dell’efficacia e della sostenibilità del sistema sanitario, socio-sanitario ed assistenziale, con particolare riguardo alla condizione di vulnerabilità dei soggetti deboli e fragili.
4. La Federazione promuove iniziative di studio, di ricerca e formazione sui temi della qualità della vita e della tutela della salute, con particolare riguardo ai modelli innovativi ed alle buone pratiche nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria.
5. La Federazione, inoltre, sviluppa iniziative di collaborazione transfrontaliera direttamente e/o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, nell’ottica della collaborazione e rafforzamento delle realtà esistenti e nello spirito dei principi e die programmi delle istituzioni Europee.
Art. 4 – Rapporti con Anci Veneto
I rapporti tra la federazione Regionale del Veneto e ANCI Regionale Veneto hanno natura associativa.
L’ Anci Regionale del Veneto è associata di diritto alla Federazione del Veneto in rappresentanza degli Enti Locali alla stessa associati. La collaborazione tra Federsanità Veneto e Anci Regionale Veneto è regolamentata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e mediante accordo programmatico che disciplina gli ambiti, le modalità di collaborazione, il raccordo funzionale e progettuale tra i due Enti.
Il Presidente di Anci Veneto assume di diritto il ruolo di Vice Presidente Vicario della Federazione Veneto.
Art. 5 - Associati
1. Sono soci della Federazione le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati accreditati operanti nell’ambito del Servizio SocioSanitario Veneto.
2. I Comuni partecipano all’attività della Federazione in quanto associati e rappresentati da ANCI Veneto.
3. Il mantenimento della condizione di socio è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione e dalla regolarità del versamento dei contributi stabiliti.
4. L’adesione alla federazione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso, assunto con formale deliberazione degli organi competenti, deve essere comunicato mediante raccomandata A/R o a mezzo pec entro il 31 (trentuno) ottobre e ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intera quota associativa dovuta per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato. I rappresentanti di un ente che ha deliberato il recesso decadono con effetto immediato dalla carica associativa eventualmente ricoperta.
5. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso o pregresse non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
Art. 6 - Adesione a Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali
1. Con l’adesione a “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali”, la Federazione si impegna
a) all’adempimento, nei confronti degli organi della Confederazione, degli obblighi informativi previsti dal relativo Statuto;
b) al riconoscimento dei poteri di vigilanza informativa esercitabili dagli organi della Confederazione;
c) all’ obbligo di versamento alla Confederazione delle quote associative, nella misura nelle modalità e nei tempi stabiliti dall’Esecutivo della Confederazione, comunque in misura non superiore al 30% delle quote riscosse dagli associati alla Federazione.
Art. 7 - Organi
1. Sono organi della Federazione:
a) l'Assemblea Regionale;
b) l’Esecutivo;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Revisore dei Conti;
f) il Comitato Scientifico;
g) il Segretario Generale.
2. Gli organi della Federazione durano in carica il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato dei Comuni e del mandato nominale dei Direttori Generali.
3. Se nel corso del mandato un componente dell’Esecutivo, escluso il Presidente della Federazione, cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. L’Esecutivo provvede alla sua sostituzione – surroga - entro 30 (trenta) giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
4. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente, assume tutte le sue funzioni il Vice Presidente Vicario. Lo stesso rimane in carica fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni, per la nomina del nuovo Presidente.
Art. 8 - Affiliati
1. Possono essere affiliati alla Federazione, senza acquisire la qualità di socio e senza diritto di elettorato attivo e passivo, le categorie di enti pubblici aventi la propria sede legale o una struttura operativa dotata di una propria autonomia gestionale nel territorio regionale, che condividano i principi e i valori associativi e intendano avviare una partecipazione alla vita e alle attività della Federazione, contribuendo alle sue attività con il versamento di un contributo annuale determinato dall’Esecutivo.
2. Le richieste di affiliazione sono rivolte al Presidente della Federazione il quale sottopone la richiesta al vaglio dell’Esecutivo che esprime il proprio parere da sottoporre alla Assemblea Regionale.
Art. 9 - L'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto soci della Federazione ed in regola con il contributo associativo. È composta inoltre dai rappresentanti dei Comuni designati dal Presidente di Anci Veneto nello stesso numero delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Viene convocata entro tre mesi dalle avvenute consultazioni elettorali amministrative generali, per eleggere gli organi Statutari della Federazione.
2. L'Assemblea Regionale congressuale è l'organo che ha il compito ed il potere di:
a) eleggere il Presidente di Federsanità-Anci del Veneto;
b) deliberare modifiche dello Statuto della Federazione anche sulla base delle proposte dell’Esecutivo o di adeguamento allo Statuto di “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali”;
c) eleggere l’Esecutivo.
3. L'Assemblea Regionale è normalmente convocata dal Presidente mediante ordine del giorno inviato alle strutture ed enti associati, con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il predetto termine è anticipato a 10 (dieci) giorni. L'Assemblea Regionale può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Presidente o dell’Esecutivo, a maggioranza dei suoi componenti.
4. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione o da uno dei Vice Presidenti.
5. L'Assemblea Congressuale, presieduta dal Presidente della Federazione, nomina:
• uno o più scrutatori;
• il Segretario;
6. Al termine dei lavori viene redatto un verbale, dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
7. L'Assemblea Regionale congressuale elegge i membri dell’Esecutivo della Federazione con votazioni separate.
Una prima votazione per eleggere i componenti, su proposta del Presidente della Federazione, in rappresentanza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari.
Una seconda votazione per eleggere i rappresentanti dei Comuni su proposta del Presidente dell'ANCI Veneto.
Infine una terza votazione per l'elezione del rappresentante degli erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto in regola con il versamento dei contributi associativi.
8. L'Assemblea Regionale designa i propri delegati all’Assemblea Nazionale Congressuale di “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali”, secondo le modalità da questa indicati.
9. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso il massimo di due deleghe.
Art. 10 - Esecutivo
1. L’Esecutivo è composto dal Presidente della Federazione, dal Vice-Presidente Vicario (o da suo delegato) e da 4 membri di cui 2 (due) individuati tra i rappresentanti delle Aziende Sanitarie e 2 (due) individuati tra i rappresentanti dei Comuni. E‘ inoltre composto dal Segretario Generale della Federazione e dal rappresentante degli enti privati accreditati associati ed in regola con il versamento del contributo associativo.
2. L’Esecutivo esercita le sue funzioni di organo di indirizzo per le politiche generali della Federazione alle quali il Presidente e l’Esecutivo stesso debbono uniformare i loro comportamenti.
3. L’Esecutivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente.
4. Su proposta del Presidente, l’Esecutivo elegge 2 (due) Vice Presidenti, scelti tra i membri dell’Assemblea Regionale, che lo possano sostituire assumendone i poteri in caso di impedimento o assenza. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. L’Esecutivo, in particolare:
a) predispone ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;
b) determina annualmente la quota associativa per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCSS, policlinici e strutture sanitarie private accreditate;
c) approva il budget di previsione e il Bilancio annuale proposti dal Segretario Generale;
d) determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Esecutivo o all'interno degli organi o della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati; può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;
e) può richiedere il comando di personale dagli enti associati, così come predisporre assunzioni dirette, per garantire il funzionamento della Federazione;
f) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria.
6. L’Esecutivo si riunisce ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti. È convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, PEC o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista.
7. Le riunioni dell’Esecutivo sono valide purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione è valida la riunione da tenersi entro 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei presenti.
8. Ai componenti è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.
9. L’Esecutivo approva e modifica il regolamento attuativo dello Statuto.
9. L’Esecutivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale della Federazione.
Art. 11 – Ufficio di Presidenza
1. E’ costituito, su proposta del Presidente della Federazione, l’Ufficio di Presidenza.
2. I compiti e le attività dell’Ufficio di Presidenza sono disciplinati dal regolamento.
3. Il Presidente, il Vice Presidente vicario, i Vice Presidenti e il Segretario Generale fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 12 - Presidente
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale congressuale e rappresenta legalmente la Federazione oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente di Federsanità-Anci veneto coloro che rivestono le seguenti cariche:
- Legale rappresentante degli enti del servizio sanitario nazionale e regionale associati;
- Rappresentanti degli enti locali designati quali componenti dell’Assemblea regionale e che ricoprono il ruolo di Sindaco ovvero di Consigliere comunale ovvero di Assessore comunale;
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque anni) e può essere rieletto;
4. Il Presidente è coadiuvato da due Vice-Presidenti, nominati dall’Esecutivo, di cui uno individuato tra i rappresentanti delle Aziende Sanitarie ed uno individuato tra i rappresentanti dei Comuni;
5. Per assicurare il collegamento della Federazione con I'ANCI Veneto, è membro del Direttivo, compatibilmente con lo Statuto vigente dell'ANCI Veneto.
6. È componente, unitamente al Vice Presidente Vicario e al Segretario Generale, dell’Esecutivo Nazionale di “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali”;
7. Convoca l'Assemblea Regionale, convoca e presiede l’Esecutivo.
8. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente Vicario.
9. Al Presidente è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.
Art. 13 - Il Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominato dall’Esecutivo.
2. Il Revisore dei Conti verifica ogni 6 (sei) mesi la contabilità e i risultati dei conti della Federazione. Esamina il bilancio dell’esercizio precedente predisponendo apposita relazione annuale inviando il documento all’Esecutivo; informa altresì l’organo stesso sulla situazione finanziaria della Federazione. Esprime un parere sul budget di previsione per l’esercizio successivo.
3. Il Revisore dei Conti è invitato permanente alle sedute dell’Esecutivo.
Art. 14 - Il comitato scientifico
1. I compiti e le attività del Comitato Scientifico sono disciplinati dal regolamento.
Art. 14 - Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dall’Esecutivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi; sovrintende il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo e giuridico. È anche responsabile del personale dipendente assegnato, o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Federazione.
3. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria della Federazione, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento.
4. Il Segretario Generale inoltre:
a) partecipa alle sedute dell’Esecutivo e redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione;
b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;
c) assicura la presenza della Federazione a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;
d) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti la Confederazione nazionale.
5. Se il Segretario Generale, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente sono attribuite ad uno dei componenti dell’Esecutivo.
6. Al Segretario Generale è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.
Art. 15 – Collaborazioni tecnico scientifiche e gruppi di lavoro
1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti oltre che dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle Aziende ed ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.
2. I gruppi di lavoro sono coordinati da membri dell’Esecutivo.
3. Possono essere attivate collaborazioni specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza sia a carattere nazionale che internazionale su precise indicazioni e direttive deliberate dall’Esecutivo. Per questi consulenti è previsto un compenso deliberato dall’Esecutivo, in misura collegata all'impegno richiesto.
Art. 16 - Finanziamenti e contributi
1. Le risorse finanziarie per l'attività della Federazione sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:
a) dalle quote versate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto, come previsto dal regolamento.
b) da una quota versata da ANCI Veneto;
c) da contributi volontari o straordinari;
d) dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto;
e) dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della informazione e della formazione per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.
2. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. È compito dell’Esecutivo valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità statutarie della Federazione.
Art. 17 - Esercizio Finanziario
1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio dell’esercizio e il budget di previsione precedente sono approvati entro il 30 aprile dall’assemblea dei soci.
3. Con le stesse modalità viene approvato il conto consuntivo.
Art. 18 - Collaborazioni
1. La Federazione si ispira ed opera in collaborazione ai principi espressi dai rappresentanti dei Sindaci e dall’ANCI Veneto - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto.
2. La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto, nell’ambito regionale, in stretto rapporto con i valori e i principi espressi da “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali “, ed in collegamento con l’ANCI regionale e nazionale.
3. La Federazione può decidere di avviare delle collaborazioni e o aderire ad altre reti nazionali o internazionali su temi inerenti agli scopi statutari.
Art. 19 - Autonomia statutaria
1. La Federazione gode di autonomia statutaria all'interno dei principi e finalità stabiliti dal presente Statuto nonché dallo Statuto di “Federsanità - Confederazione delle Federsanità ANCI regionali “.
2. La Federazione condivide gli indirizzi generali dell’ANCI Veneto.
Art. 20 – Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 – Norme Transitorie
Gli organi della Federazione il cui mandato è ancora in corso alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto conforme a quello Confederale, restano in carica sino alla scadenza naturale del relativo mandato o alle dimissioni anticipate.