Statuto

 

STATUTO

Approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale di Federsanità     ANCI Federazione   del Veneto

Nella riunione di mercoledì 10 gennaio 2024

 

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

  1. E' costituita la:

"FEDERAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEI COMUNI IN QUANTO RAPPRESENTATI NELL'ANCI VENETO"

indicata anche con la sigla:

"FEDERSANITÀ ANCI FEDERAZIONE VENETO"

Sono associabili alla Federazione Regionale le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto previa approvazione del Direttivo, su proposta del Presidente.

  1. "Federsanità A.N.C.I. – Federazione Veneto" è un'Associazione volontaria di Aziende sanitarie (Aziende per i Servizi Sanitari e socio sanitari, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero Universitarie) e di rappresentanza degli Enti locali nel settore sanitario, socio sanitario e sociale, nonché degli altri soggetti sopra riportati, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali del Veneto e ne riconferma i valori.  La federazione opera per favorire il più stretto legame fra gli Enti locali e le articolazioni aziendali del Sistema Sanitario regionale e nazionale, nell'ottica dell’integrazione fra i Servizi Sanitari e socio sanitari e in generale, sostenendo ogni politica attiva volta alla salute e al benessere della persona favorendo la promozione della Salute in tutto il territorio Regionale anche in relazione all'evoluzione dell'organizzazione e della programmazione Regionale.
  2. La Federazione è autonoma sul piano politico ed organizzativo, nell'ambito degli indirizzi generali espressi da "Federsanità Anci Nazionale", con la quale collabora ed agli indirizzi che Anci Veneto vorrà evidenziare attraverso i sui rappresentanti.  L'associazione è apolitica e apartitica, e non ha fini di lucro.
  3. "Federsanità Anci Federazione Veneto" ha sede legale presso il comune di Camposampiero.

 

Art. 2 – Durata

La federazione ha durata fino all’anno 2117.

 

Art. 3 - Finalità

  1. Scopo di "Federsanità Anci – Federazione Veneto" è quello di assicurare un collegamento tra Aziende sanitarie e il Sistema delle Autonomie locali, nonché degli altri Soggetti pubblici e privati convenzionati sopra riportati al fine di favorire e promuovere la più alta integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate, nel rispetto delle esigenze di salute delle Comunità locali. Scopi dell’integrazione sono il miglioramento possibile della qualità e la ricerca di moderni modelli organizzativi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle a carattere preventivo e di inclusione dei soggetti deboli nonché di favorire la sostenibilità del servizio socio sanitario regionale assicurando i diritti dei cittadini all’universalità delle cure e contrastando ogni forma di disuguaglianza nell’accesso e nel diritto alle cure.
  2. La Federazione ha il compito di:
  1. Concorrere alla definizione delle politiche e degli indirizzi da assumere nella Regione in materia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale;
  2. Promuovere il ruolo delle Autonomie locali e sociali nel governo della sanità e dei servizi sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali;
  3. Promuovere il coordinamento fra Aziende Ospedaliere ed il sistema delle Autonomie locali e sociali per assicurare la più efficace integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali per la continuità di cura e la presa in carico dei soggetti utenti.

"Federsanità Anci Federazione Veneto" favorisce ed attiva le relazioni con le articolazioni istituzionali, sociali, culturali, professionali, economiche e politiche della Regione Veneto, con la sola finalità di concorrere al miglioramento della qualità della vita nella comunità e dell’appropriatezza, dell’efficacia e della sostenibilità del sistema sanitario, socio-sanitario ed assistenziale, con particolare riguardo alla condizione di vulnerabilità dei soggetti deboli e fragili.

  1. L’Associazione promuove iniziative di studio, di ricerca e formazione sui temi della qualità della vita e della tutela della salute, con particolare riguardo ai modelli innovativi ed alle buone pratiche nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria.
  2. "Federsanità Anci – Federazione Veneto" partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario delle Autonomie del Veneto.
  3. L’Associazione, inoltre, sviluppa iniziative di collaborazione transfrontaliera direttamente e/o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, nell’ottica della collaborazione e rafforzamento delle realtà esistenti e nello spirito dei principi e die programmi delle istituzioni Europee.

 

Art. 4 - Associati

  1. Sono soci della Federazione le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati accreditati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto.
  2. I Comuni sono soci in quanto associati all'ANCI.
  3. Il mantenimento della condizione di socio è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione e dalla regolarità del versamento dei contributi stabiliti.
  4. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  5. Il socio che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo della Federazione. Decadendo il socio, decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione i suoi rappresentanti.

 

Art. 5 - Organi

  1. Sono organi di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto":

a) l'Assemblea Regionale;

b) il Comitato Direttivo;

c) l’ufficio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) il Revisore dei Conti;

f) il Comitato Scientifico;

g) il Segretario Generale.

 

  1. Gli organi della Federazione durano in carica il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato dei Comuni e del mandato nominale dei Direttori Generali (ordinariamente anni 5).
  2. Se nel corso del mandato un componente del Direttivo, escluso il Presidente della Federazione, cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. Il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione – surroga - entro 30 (trenta) giorni.
  3. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente, assume tutte le sue funzioni il Vice Presidente Vicario. Lo stesso rimane in carica fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni, per la nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 6 - L'Assemblea Regionale

  1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto soci di Federsanità Anci Federazione Veneto ed in regola con il contributo associativo. E' composta inoltre dai rappresentanti dei Comuni nello stesso numero delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Viene convocata entro tre mesi dalle avvenute consultazioni elettorali amministrative generali, per eleggere gli organi Statutari di "Federsanità Anci Federazione Veneto".

L'Assemblea Regionale congressuale è l'organo che ha il compito ed il potere di deliberare modifiche dello Statuto della Federazione anche sulla base delle proposte del Comitato Direttivo. L'Assemblea Regionale è normalmente convocata dal Presidente mediante ordine del giorno inviato alle strutture ed enti associati, con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il predetto termine è anticipato a 10 (dieci) giorni. L'Assemblea Regionale può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Comitato Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

  1. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione o da uno dei Vice Presidenti. L'Assemblea Congressuale, nomina:
  • l'Ufficio di Presidenza;
  • uno o più scrutatori;
  • il Segretario;
  • la commissione verifica poteri degli associati costituita da tre o più componenti l’assemblea.

Al termine dei lavori viene redatto un verbale, dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario Generale.

  1. L'Assemblea Regionale congressuale elegge i membri del Comitato Direttivo della Federazione con votazioni separate.

Una prima votazione per eleggere i componenti in rappresentanza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari. Una seconda votazione per eleggere i rappresentanti die Comuni dell'ANCI Veneto. Infine una terza votazione per l'elezione del/dei rappresentanti degli erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto in regola con il versamento dei contributi associativi.

  1. L'Assemblea Regionale all'interno dei rappresentanti legali delle Aziende Sanitarie associate, elegge – come previsto con lo Statuto ANCI Veneto - tre rappresentanti delle Aziende da nominare nel Direttivo Regionale dell'ANCI, come membri di diritto.
  2. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo di due deleghe.

 

Art. 7 - Il Comitato Direttivo

  1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Federazione dai membri individuati tra i rappresentanti della Aziende Sanitarie e dei Comuni, dagli esperti e dai rappresentanti degli enti privati accreditati soci. E‘ inoltre composto dal rappresentante degli enti privati accreditati associati ed in regola con il versamento del contributo associativo. Il regolamento provvederà a determinare le proporzioni dei componenti il Comitato Direttivo.
  2. Il Comitato Direttivo esercita le sue funzioni di organo di indirizzo per le politiche generali della Federazione alle quali il Presidente e il Direttivo stesso debbono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato Direttivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente.
  3. Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo elegge da 2 (due) fino ad un massimo di 4 (quattro) Vice Presidenti, tra i componenti dell’Assemblea Regionale della componente che non ha espresso il Presidente, che lo possano sostituire assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.
  4. Il Comitato Direttivo, in particolare:

a) predispone ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;

b) approva il budget di previsione e il Bilancio annuale proposti dal Segretario Generale;

c) determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Direttivo o all'interno degli organi o della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;

d) può richiedere il comando di personale dagli enti associati, così come predisporre assunzioni dirette, per garantire il funzionamento della Federazione;

e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria.

  1. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista.
  2. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione è valida la riunione da tenersi entro 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei presenti.
  3. Ai componenti il Direttivo è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.
  4. Il Comitato Direttivo approva e modifica il regolamento del presente statuto.
  5. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale della Federazione.

 

Art. 8 – Ufficio di Presidenza

I compiti e le attività dell’Ufficio di Presidenza sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 9 - Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale congressuale e rappresenta legalmente la Federazione oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.
  2. Per assicurare il collegamento di "Federsanità Anci Federazione Veneto" con I'ANCI Regionale, è membro del Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza dell'ANCI Regionale, compatibilmente con lo Statuto vigente dell'ANCI Veneto.
  3. Convoca l'Assemblea Regionale, convoca e presiede il Comitato Direttivo.
  4. Individua, tra i Vice Presidenti eletti dal comitato Direttivo, un Vice Presidente con funzioni Vicarie.
  5. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente Vicario.
  6. Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario Generale fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.
  7. Al Presidente è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.

 

Art. 10 - Il Revisore dei Conti

  1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo.
  2. Il Revisore dei Conti verifica ogni 6 (sei) mesi la contabilità e i risultati dei conti di "Federsanità Anci - Federazione Veneto". Esamina il bilancio dell’esercizio precedente predisponendo apposita relazione annuale inviando il documento al Comitato Direttivo; informa altresì l’organo stesso sulla situazione finanziaria della Federazione. Esprime un parere sul budget di previsione per l’esercizio successivo. 
  3. Il Revisore dei Conti è invitato permanente alle sedute del Comitato Direttivo.

 

                                                            Art. 11 - Il comitato scientifico

I compiti e le attività del Comitato Scientifico sono disciplinate dal regolamento.

 

Art. 12 - Il Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.
  2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo e giuridico. E' anche responsabile del personale dipendente assegnato, o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Federazione.
  3. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria della Federazione, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento.
  4. Il Segretario Generale inoltre:

a) partecipa alle sedute del Comitato Direttivo con voto consultivo. Redige il verbale delle sedute degli Organi della Federazione;

b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;

c) assicura la presenza di "Federsanità Anci Federazione Veneto" a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;

d) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede nazionale.

  1. Se il Segretario Generale, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti del Comitato Direttivo.
  2. Al Segretario Generale è riconosciuto un gettone di presenza quantificato dal regolamento o un rimborso spese, i cui criteri sono indicati dal regolamento da liquidarsi periodicamente nelle forme previste dalla legge.

 

Art. 13 – Collaborazioni tecnico scientifiche e gruppi di lavoro

  1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti oltre che dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle Aziende ed ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.
  2. I gruppi di lavoro sono coordinati da membri del Comitato Direttivo.
  3. Possono essere attivate collaborazioni specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza sia a carattere nazionale che internazionale su precise indicazioni e direttive deliberate dal Comitato Direttivo. Per questi consulenti è previsto un compenso da parte del Direttivo, in misura collegata all'impegno richiesto.

 

Art. 14 - Finanziamenti e contributi

  1. Le risorse finanziarie per l'attività di "Federsanità Anci Federazione Veneto" sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:

a) dalle quote versate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari e socio sanitari pubblici o privati operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Veneto, come previsto dal regolamento.

b) da una quota dei contributi che i Comuni versano all'ANCI relativa all'impegno per le attività socio-assistenziali;

c) da contributi volontari o straordinari;

d) dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3, art. 2 del presente Statuto;

e) dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della informazione e della formazione per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.

  1. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E compito del Comitato Direttivo quello di valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità sanitarie di "Federsanità Anci Federazione Veneto".

 

Art. 15 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dell’esercizio e il budget di previsione precedente è approvato entro il 30 aprile dall’assemblea dei soci.

Con le stesse modalità viene approvato il conto consuntivo.

 

Art. 16 - Collaborazioni

  1. "Federsanità Anci Federazione Veneto" si ispira ed opera in collaborazione ai principi espressi da "Federsanità Anci - Federazione delle Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere e dei Comuni" rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci, così come collabora con l'ANCI Veneto Associazione Regionale dei Comuni del Veneto".
  2. La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'Art. 2 del presente Statuto, nell'ambito regionale, in stretto rapporto con i valori e i principi di "Federsanità/Anci nazionale" ed in collegamento con I'ANCI regionale e nazionale.

Federsanità Anci – Federazione Veneto può decidere di avviare delle collaborazioni e o aderire ad altre reti nazionali o internazionali su temi inerenti agli scopi statutari.

 

Art. 17 - Autonomia statutaria

"Federsanità Anci - Federazione Veneto" gode di autonomia statutaria all'interno dei principi e finalità stabiliti dal presente Statuto. La Federazione condivide gli indirizzi generali dell'"ANCI Veneto".

 

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.